ingek ha scritto:
Provate a leggere le ultime news
http://punto-informatico.it/p.asp?i=47897Sembrerebbe che le sanzioni penali (da 6 mesi a 3 anni) sono state estese a chi scarica per finalità di profitto (oltre che a finalità di lucro).
In realta' a chi CONDIVIDE per finalità di profitto, questa differenza secondo me è molto importante.
ci tengo a prendere un pezzo dall'articolo da te citato dunque:
"Io scarico un brano musicale con un software per l'accesso alla rete eDonkey. Scelgo questo network di condivisione dei file, assai diffuso nel nostro paese, per via del fatto che, mentre in alcuni network chi scarica può esimersi dal condividere, in esso, qualora si operi un download, nel mentre questo procede le porzioni del file già scaricato sono poste automaticamente in condivisione senza che l'utente possa disabilitare questa funzionalità.
Ora, sto scaricando per uso personale? Direi di no, dal momento che pongo in condivisione anche per l'altrui uso ciò che scarico. Sto scaricando per trarne profitto? Se il profitto è integrato dal risparmio del costo di acquisto, direi di si."
Ecco qua sta facendo un esempio, ovvero: l'art. punisce chi condivide non chi scarica. L'equazione di chi scrive è: scarico da edonkey, DUNQUE condivido allo stesso tempo (e a parere di chi scrive con "profitto" , anche questo molto opinabile), ne segue che sto commettendo l'illecito.
SBAGLIATO! (a mio avviso, ripeto e in questo mi pare di andare contro tendenza visto che mai nessuno cita quanto sto per dire, ch emi pare pero' piuttosto ovvio).
Dunque, viene sanzionato secondo l'art 171 emendato chi
"per trarne profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa."
E' vitale considerare quindi che occorre il "dolo" ovvero la consapevolezza di contravvenire alla norma in ogni suo punto. (es. se "rubo" una cosa a qualcuno ma credo che sia mia non c'e' furto perche' il dolo non cade sull' "altruità" della cosa, elemento essenziale nellas fattispecie del furto)
Ora nel momento in cui stiamo scaricando non si può certo dire che possa sussistere il dolo sul fatto ch eil file sia protetto da D.A. (è vero che esiste il dolo eventuale ma in questo caso secondo me lo si spingerebbe troppo dal lato della colpa). Potrebbe al massimo esserci quando abbiamo finito di scaricare e possiamo controllare che il file effettivamente sia protetto da diritto d'autore, che "ghost.avi" sia il film e non un video (regolare) di un buontempone con un lenzuolo in faccia.
Insomma la sostanza è che il NOME di un file non ne fa automaticamente un file protetto da diritto d'autore.