Tetsuya Tsurugi ha scritto:
O preferisci vedere altri siti o pagine che incitano al tiro al down?
Io no. Non avendo nulla di criminoso da fare e/o da incitare, tramite internet, mi sta bene così... e mi sta meglio che si regolamenti per impedirlo a chi invece ora può farlo liberamente... rischiando, al massimo, la chiusura della pagina...
Lecito pensiero (per quanto non credo corrisponda a verità, dubito che anche adesso si possa fare un sito sul Tiro al Down senza essere perseguibili, ma vado a intuito).
Quello che non tieni in conto è che in questo momento c'è un DDL al vaglio della Commissione Giustizia del Senato. Trattasi del
Disegno di legge N. 1611, noto ai più come "Legge sulle Intercettazioni" (e anche qui ce ne sarebbero da dire, ma non divaghiamo).
L'articolo 28 di tale DDL propone una modifica all'articolo 8 della
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 "Disposizioni sulla stampa".
Riporto il testo dell'articolo con, evidenziate, le modifiche proposte
Cita:
Art. 8 - (Risposte e rettifiche)
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Provo a tradurre in italiano:
io scrivo su sigletv che il mio fruttivendolo è un ladro, perchè mi ha fatto pagare 20 euro un kg di mele. Lui legge il forum e richiede l'immediata rettifica di ciò che ho scritto, perchè lui lo reputa lesivo della sua dignità (nonostante sia vero, ho gli scontrini per provarlo). Se entro 48 ore io non rettifico, rischio di vedermi arrivare (a me o a KBL, per dire) una sanzione di diverse migliaia di euro.
Ora, se io fossi un editore potrei provare a difendere il mio periodico, portare il fruttivendolo in tribunale, mostrare gli scontrini a un giudice e, verosimilmente, averla vinta. Ma a me, che sono solo un utente di un forum, chi lo fa fare di imbarcarmi in una cosa del genere che finirebbe per farmi finire col fondoschiena in terra? Sai cosa, io rettifico e scrivo che le mele del fruttivendolo sono speciali, buonissime, e valgono ogni centesimo di quello che costano.
Ora, sostituiamo "fruttivendolo che vende le mele a 20 euro" con "parlamentare che va con le escort utilizzando i soldi pubblici" e lo scenario, almeno per me, non risulta così inverosimile.