Tarrasque ha scritto:
FDiv88 ha scritto:
Però è anche vero che, mi pare di ricordare, lui ha fatto depositare una clausola dal suo avvocato (forse), in cui si diceva che quando sarebbe venuto fuori il vero autore, gli avrebbe restituito la paternità dell'opera e i proventi. Con questa clausola ammette che il vero autore non è lui, perchè altrimenti non ci sarebbe bisogno di riconoscere una paternità altrui. E' come se lui stesse facendo le veci del vero autore, pur riconoscendo a lui la paternità dell'opera, cioè riconoscendo di non essere lui l'autore. Dal punto di vista legale, questa depositazione, dovrebbe tutelarlo.
Magari, leggi anche i post precedenti.
Effettivamente, ho guardato l'ultima pagina e mezza, scrivendo alla luce degli ultimi post, senza leggerli tutti ed infatti è anche per questo che ho preferito scrivere evitando toni di "sicurezza" buttandola sull'ipotetico, proprio perchè magari poteva esserci qualche post precetente che avrebbe potuto svuotare di significato, confermare, contraddirre il mio.
Il certificato non è inutile perchè può equivalere a dimostrare buona fede. Quel certificato se vuole può renderlo pubblico, ma non è tenuto, avrebbe però l'onere di mostrarlo, nel caso di un ricorso in sede giudiziaria, per dimostrare la sua buona fede nel non aver voluto togliere proventi all'autore originale, oltre al dimostrare di non aver voluto plagiare l'opera altrui, riconoscendo questa proprietà altrui. Fabbreschi, con la sua dichiarazione, ha riconosciuto che il brano appartiene ad un autore diverso da lui e si presta a riconoscegli paternità e proventi (Per cui, in teoria, non c'è bisogno neanche di ricorrere al giudice, anche perchè la prassi è quella di inviare prima una lettera "amichevole" o di mettersi d'accordo in sede diversa dal tribunale. L'autore originale, prima di ricorrere al tribunale, nel caso in cui decida di rivolgersi ad un avvocato, anche se potrebbe contattare Fabbreschi senza avvocato ed economicamente gli potrebbe anche convenire, verrebbe a contatto con lui e questi se coerente con la sua dichiarazione, dovrebbe riconoscegli paternità e proventi senza problemi, una volta che l'autore originale li ha ottenuti non avrebbe motivo di rivolgersi al giudice e di chiedere un risarcimento, perchè avrebbe già ottenuto i suoi diritti in via "amichevole".
Non ne sono sicurissimo ma sull'obbligare ad eseguire quanto scritto da lui nella deposizione (nel caso in cui, ipoteticamente parlando, ci sia inadempimento della sua obbligazione a riconoscere paternità/ricavi), non dovrebbero valere le norme del libro IV del codice civile italiano sulle obbligazioni, pena l' obbligatorietà all'esecuzione da parte del giudice su richiesta dell'attore (chi intenta la causa) o anche il risarcimento del danno?
Per quanto riguarda la depositazione in SIAE, in generale, forse, potrebbero valere delle norme simili alla trascrizione immobiliare: Ci sono diversi casi in cui se uno acquista un immobile (in buona fede e naturalmente da un venditore) senza trascriverlo negli appositi registri immobiliari e questo immobile viene venduto dallo stesso venditore, in mala fede, ad un secondo acquirente (in buona fede) e questo lo trascrive nei registri immobiliari, l'immobile diventa di propriertà del secondo, che lo ha trascritto per primo (il primo acquirente porà intentare causa al ventiroe per avere un risarcimento e recuperare i soldi spesi). Per la depositazione in SIAE potrebbe anche valere qualcosa di simile, cioè se uno deposita per primo il brano è legalmente suo (e la sigla di Lamù potrebbe anche non essere stata depositata all'epoca), salvo che non si dimostri la mala fede o magari anche se venisse fuori l'autore originale, comprovando la sua paternità, l'opera gli potrebbe essere riconosciuta anche se l'altro era in buona fede.
Nel caso, credo che spetti all'autore originale (e potrebbe non spettare non alla SIAE accertarsi e sanzionare, anche perchè sarebbe difficile valutare la verità per ogni composizione registrata, è più logico lasciare campo all'autore originale) opporre la sua proprietà in SIAE e ci potrebbe anche essere un discorso di decadenza del termine dell'azione (= se uno registra un brano uguale al mio, non è detto che io possa richiedere un risarcimento in eterno, potrei farlo entro un certo lasso di tempo), però in questo caso abbiamo una specifica obbligazione che porta a riconoscere la paternità e i proventi senza limiti di tempo.
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Edit: In SIAE, da quello che ho letto, non dovrebbero esserci sanzioni in questo caso.
L'Art 103.5 della legge 633 del 1941 dice semplicemente che:
"
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite."
Quando emergerà l'autore originale (e questo dovrà provare di esserlo), a questo sarà attribuita l'opera. Fabbreschi, appunto, ha già manifestato la volontà di voler riconoscere tutto quanto spetta all'autore originale evitando problemi di mala fede o di plagio. Non non ha copiato un'opera volendosela attribuire in senso assoluto; In mancanza dell'autore originale ha momantaneamente fatto le sue veci (per poterla pubblicare come cover) riconoscendo che quest'opera (per cui sta facendo le veci) non è sua ma di un autore originale ignoto che, appunto, potrebbe ricomparire da un momento all'altro e a cui, essendo autore originale, spettano tutti i diritti dell'opera.
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Ogni azione legale può essere fatta partire ma non è detto che venga data ragione all'attore (chi intenta -fa partire- la causa) e spesso questo capita.